Assegno di Inclusione

E' attivo lo Sportello per i beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI)

E' attivo lo Sportello per i beneficiari di ADI che NON hanno ancora compiuto il 65° anno di età, per il primo appuntamento con i Servizi Sociali da effettuarsi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD).

Le persone che hanno compiuto il 65° anno di età verranno contattate direttamente da un Assistente Sociale.

Lo Sportello è aperto nei giorni di:

  • Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c/o la Direzione Servizi Sociali in Viale De Amicis 21
  • Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c/o il Centro Sociale di Via Bini 5/a

Gli interessati possono altresì contattare il Numero Verde del Segretariato Sociale 800 50 82 86 per prendere un appuntamento o ricevere informazioni in merito all'accesso ai Servizi.

Le persone già in carico ai Servizi Sociali devono contattare direttamente il proprio Assistente Sociale

 

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023 – Assegno di inclusione attuativo della legge 48 del 4 maggio 2023.


Per richiede l'Assegno di Inclusione è necessario presentare la domanda attraverso il portale INPS oppure presso gli istituti di Patronato e ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati.

Il Decreto fornisce gli elementi essenziali per l’attuazione della misura di inclusione sociale e lavorativa (ADI), disciplinando le modalità di richiesta della misura, la sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), del patto di inclusione (PaIS) e del patto di servizio personalizzato (PSP), nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare.

Possono farne richiesta i nuclei familiari in presenza di almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

•    con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;  
•    minorenne;
•    con almeno sessanta anni di età;  
•    persona in condizione di svantaggio sociale così come definito dalle linee di indirizzo stabilita dal Decreto del Ministro del Lavoro e P. S. n. 160 del 29 dicembre 2023 con relativa certificazione dell’Amministrazione che ha effettuato la presa in carico. (vedi più sotto la nota con le definizioni delle condizioni di svantaggio)

Per conoscere tutti i requisiti richiesti e altre notizie relative all’Assegno di inclusione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oppure sul portale di INPS, che è l’Ente titolare del servizio.
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Nota: si definiscono in condizione di svantaggio ai fini dell’accesso all’ADI, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del DM 154/2023, le categorie di seguito indicate:

a.    persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
b.    persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
c.    persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
d.    persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”, in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
e.    persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
f.    persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
g.    persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;
h.    persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all’articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; 
i.    neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.
 

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