L’adozione è un istituto giuridico che offre ai minori in stato di abbandono una famiglia che li accolga con amore e che garantisca la loro crescita.
Ogni bambino ha il diritto di essere amato e cresciuto dalla propria famiglia. Se per gravi motivi questo si rende impossibile, l’adozione permette al bambino che si trovi in condizioni di abbandono, dopo che un Tribunale competente ha definito il suo stato di adottabilità, di essere accolto da un’altra famiglia che lo aiuti a proseguire il suo percorso di vita.
Adozione nazionale:
I provvedimenti sono di competenza del Tribunale per i Minorenni nel cui distretto si trova il bambino del quale è stato accertato lo stato di abbandono.
Adozione internazionale:
I requisiti generali sono quelli previsti per l’adozione nazionale, integrati dai principi fondamentali della Convenzione Internazionale de L’Aja.
L’adozione di un bambino straniero si realizza sul territorio del suo Paese di origine con la mediazione degli Enti Autorizzati all’adozione internazionale.